La compravendita di immobili è assoggettata a tassazione in maniera e misura differente in base alla figura del venditore.
Chi acquista un immobile da un privato paga l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale.
La percentuale per l’imposta di registro varia in base al tipo dell’immobile:
- il 3% se si tratta dell'abitazione principale o delle sue pertinenze (box, cantine, autorimesse, ecc.);
- il 7% negli altri casi (ad esempio, per l'abitazione secondaria);
- il 3% per immobili di interesse storico artistico o archeologico.
La Finanziaria 2006 ha stabilito che l’imposta di registro, nella compravendita tra privati di un immobile ad uso abitativo e suo pertinenze, sia calcolata in base al valore catastale e non più in base al prezzo dichiarato nel rogito, a condizione che le parti lo richiedano espressamente nel rogito.
L'Iva si applica alle compravendite di abitazioni quando il venditore è: un'impresa costruttrice, un'impresa che esercita in via esclusiva o principale l'attività di compravendita immobiliare ed un'impresa che ha eseguito interventi di recupero edilizio secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 457/78.
Anche in questo caso l'aliquota varia in base alla tipologia dell’ immobile:
4% se si tratta dell'abitazione principale - cosiddetta "prima casa" - e non di lusso;
10% per un immobile utilizzato come residenza secondaria;
20% per un'abitazione di lusso.
Per gli immobili diversi dalle abitazioni (ad esempio uffici e negozi), il trasferimento è soggetto ad Iva, anche in casi diversi da quelli indicati, se il venditore ha detratto l'Iva in occasione del precedente acquisto..
L’imposta ipotecaria colpisce trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotazione nei pubblici Registri immobiliari. Oltre che per chi acquista una casa o altri diritti reali di godimento su beni immobili (cioè di usufrutto, di servitù, di superficie, di uso e di abitazione), questa tassa interessa anche le successioni (cioè eredità), le donazioni e le ipoteche.
L’imposta si paga all’Agenzia del Territorio dei Pubblici registri immobiliari nella cui circoscrizione si trova l’immobile. Al pagamento normalmente provvede il notaio.
Se chi vende è un’impresa immobiliare, l’impresa che ha costruito l'immobile oppure un’impresa che ha ristrutturato un immobile che già esisteva, chi compra paga l’imposta ipotecaria nella misura fissa di € 168,00. Questa somma è obbligatoria anche se chi compra ha diritto alle agevolazioni per la prima casa. Negli altri casi, la base su cui si calcola l’imposta è la stessa che si utilizza per il calcolo dell'imposta di registro: nei casi principali, quelli in cui non è dovuta l’Iva, l’aliquota da pagare è del 2%.
L’imposta catastale comporta le stesse operazioni previste per l’imposta ipotecaria ma il pagamento deve essere effettuato presso l’Ufficio del Catasto.